Le misure per uscire dallo stato di emergenza sanitaria e andare verso una gestione più ordinaria della pandemia sono contenute nel Decreto del Consiglio dei Ministri che è stato licenziato giovedì e che è atteso a breve in Gazzetta ufficiale. Misure che segnano un progressivo abbandono degli strumenti di contenimento, tra cui il Green Pass, ma che vedono ancora come centrale l'importanza della vaccinazione, in primo luogo, per gli operatori sanitari, con un obbligo che è stato prorogato fino a fine anno. Ma quali sono le scadenze e regole previste? Un articolo di
Farmacista33 ha fatto il punto.
Se lo stato di emergenza cessa a fine marzo e il Green Pass - con il DPCM del 17 marzo, atteso a breve in Gazzetta ufficiale - è destinato a essere gradualmente superato, l'obbligo vaccinale per gli operatori sanitari e i lavoratori di ospedali e RSA viene, invece, riconfermato come strumento di tutela di personale e servizio e viene esteso sino al 31 dicembre. Una previsione questa che, come si legge in un approfondimento firmato dai legali dello Studio Bacigalupo Lucidi pubblicato su
Sedivanews, mantiene, per chi non ha provveduto a completare il ciclo primario e il richiamo, nelle tempistiche individuate dal Ministero della Salute, "la sospensione dall'esercizio della professione, con relativa annotazione nell'albo, fino alla comunicazione da parte dell'interessato all'Ordine territoriale competente e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo".
Ma c'è una ulteriore novità che va a sanare il nodo che era stato più volte segnalato, riguardante il modo in cui considerare la guarigione, rispetto alla sospensione, per i sanitari non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo, compreso di dose booster. La criticità, come si ricorderà, era emersa in particolare alla luce delle indicazioni del Ministero della Salute, sollecitate dalle Federazioni delle professioni sanitarie: "la sospensione" aveva scritto il Dicastero "è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato all'Ordine del completamento del ciclo vaccinale primario o della dose di richiamo. La guarigione non è, in base alla normativa vigente, circostanza idonea a legittimare la revoca della sospensione", con la conseguenza che, per il Ministero, l'esercente la professione sanitaria, pur guarito, dovrà comunque attenersi al programma vaccinale.
Come ricordato da Sedivanews, nelle bozze circolate a ridosso del Cdm, si prevede che "in caso di intervenuta guarigione l'Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell'interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute. La sospensione riprende efficacia automaticamente qualora l'interessato ometta di inviare all'Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento".
Pertanto, continua, "come era stato fortemente invocato da più parti, la sospensione viene interrotta dall'Ordine professionale su istanza dell'interessato nel caso in cui quest'ultimo, durante il periodo di sospensione, sia stato contagiato ma sia poi risultato negativo: tale interruzione, con il diritto quindi del sanitario di essere reintegrato nell'esercizio della professione, è temporanea perché dura sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute. La data limite di scadenza del periodo di sospensione - perdurando l'inadempimento all'obbligo vaccinale - resta sempre quella del 31 dicembre".
Francesca Giani